Circolare ICQRF: chiarimento art. 14 T.U. - detenzione e uso saccarosio in cantina

Vitivinicolo
27 marzo 2017

In allegato una circolare dell'Ispettorato che, su specifica richiesta, chiarisce alcuni aspetti relativi all'art. 14 comma 2 della Legge n.238/2016, cosiddetto Testo unico del vino.

L'articolo in questione apporta talune novità rispetto a quanto previsto dalla Legge 82/2006, ed in particolare consente alle imprese titolari di stabilimenti "promiscui" (quelli in cui si effettua la preparazione di mosti di uve fresche mutizzate con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonche' di bevande spiritose, e dai quali al contempo si estraggono mosti e vini - nella cui preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino e dell'alcol), di introdurre, detenere e impiegare saccarosio e gli altri prodotti di cui sopra, a condizione che:

- ogni lavorazione sia comunicata all'ufficio territoriale competente entro il 5° giorno antecedente la stessa,
- tali prodotti vietati siano detenuti in locali a ciò appositamente destinati, siano accessibili al controllo, e siano indicati in planimetria. 

In aggiunta alle disposizioni di cui sopra, l'ICQRF riporta nella Circolare allegata alcuni ulteriori chiarimenti. In particolare:

  • La detenzione di saccarosio e degli altri prodotti menzionati in appositi locali, e' indipendente dall'obbligo di presentazione della planimetria. Solo laddove tale obbligo già sussista per il titolare, allora nella planimetria tali locali andranno indicati.
  • La detenzione può avvenire sia in vani chiusi (purche' accessibili ai controlli), sia in porzioni o aree di un fabbricato (purche' opportunamente delimitate). In entrambi i casi i locali andranno contrassegnati da apposito cartello.

Per maggiori dettagli si invita ad una lettura del documento allegato.

 


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