12 Luglio 2011: ETICHETTATURA prodotti alimentari

Vitivinicolo
12 luglio 2011

Gentili tutti,

vi informiamo che, il 7 Luglio u.s., il Parlamento Europeo ha adottato il testo di compromesso sull’etichettatura dei prodotti alimentari, senza ulteriori emendamenti. Il testo definitivo si può trovare al seguente link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2011-0177+136-136+DOC+PDF+V0//EN

Di seguito troverete ulteriori informazioni in merito agli emendamenti di compromesso ufficialmente adottati ieri dai Membri del P.E.

Disposizioni finali sulle bevande alcoliche (art 16.4) e etichettatura di origine degli ingredienti primari (art 25.3)

  • Esenzione di TUTTE le bevande alcoliche dalla dichiarazione nutrizionale e degli ingredienti obbligatorie;
  • Il periodo per il report della Commissione sulle bevande alcoliche è stato stabilito in 3 anni;
  • La Commissione prenderà in considerazione la necessità di proporre una definizione per acolpop;
  • Ulteriori regole sull’etichettatura di origine – incluse quelle sugli ingredienti primari – saranno soggette a una preventiva valutazione di impatto e all’adozione di norme di attuazione.

 Altre disposizioni orizzontali (relative a tutti i prodotti)

  • L’utilizzo di pittogrammi o simboli per l’indicazione di informazioni obbligatorie AL POSTO DI parole e numeri è consentito ma soggetto a norme di attuazione definite dalla Commissione (art 9.3);
  • L’utilizzo di mezzi alternativi rispetto all’etichettatura per l’indicazione di informazioni obbligatorie è consentito ma soggetto a norme di attuazione definite dalla Commissione (art 12.3);
  • Leggibilità: dimensione minima dei caratteri di 1,2 mm se la superficie è > 80 cm₂ e di 0,9 mm se la superficie è < 80 cm₂. Altri criteri (ad es. l’utilizzo di pittogrammi o simboli per l’indicazione di informazioni obbligatorie al posto di parole o numeri) e le norme di attuazione relative alla leggibilità delle etichette dovranno essere definite dalla Commissione Europea, tramite atti delegati e di attuazione (art 9.3 e 3.a);
  • Le lingue per l’indicazione di informazioni obbligatorie (art 15) mantengono le disposizioni attuali:
    • lingua facilmente comprensibile dai consumatori;
    • gli Stati Membri possono stabilire che le informazioni debbano essere fornite in una o più delle lingue ufficiali dell’UE;
  • Etichettatura allergeni:
    • in assenza di una lista degli ingredienti ci sarà una dichiarazione della Commissione sull’uso del termine “contiene”;
    • obbligo di elencare i diversi ingredienti o coadiuvanti tecnologici (lisozima, albumina), originati da una singola sostanza (uovo);
  • Informazioni nutrizionali volontarie di bevande alcoliche possono essere limitate solo al valore energetico (art 29.4). Devono essere espresse per 100 ml, possono essere accompagnate da informazioni per porzione (artt. 31 e 32). La Commissione definirà le norme di attuazione sull’espressione per porzione o per unità di consumo per specifiche categorie di alimenti (art 32.4);
  • Disposizioni nazionali: è data la possibilità agli Stati Membri di richiedere misure nazionali aggiuntive per motivi di protezione della salute pubblica/del consumatore (art 38);
  • Procedura di notifica: il Comitato Permanente sulla Catena Alimentare e il Benessere Animale della DG SANCO (Scofcah) è designato responsabile per i nuovi requisiti nazionali di etichettatura. La Commissione assicurerà la trasparenza del processo. L’attuale procedura di notifica istituita dalla direttiva 98/34 sugli standard tecnici non si applica più per le questioni di etichettatura (art 43);
  • Indicazione del titolo alcolometrico: la direttiva 87/250, attualmente in vigore, è abrogata. Le norme per l’indicazione del titolo alcolometrico di tutte le bevande alcoliche – eccetto per i prodotti CN 2204 – sono specificate nell’allegato XII.

Prossimi passi:

Il Consiglio approverà ufficialmente il testo nell’Ottobre 2011;

Dopo la verifica da parte dei linguisti-giuristi, il testo definitivo del Regolamento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE alla fine del 2011.

Questo non significa che sia la fine del dibattito sull’etichettatura. Secondo il testo adottato, a decorrere dall'entrata in vigore del testo, la Commissione dovrà iniziare a pilotare delle valutazioni d'impatto e a definire le norme di attuazione su un certo numero di questioni di nostro interesse, e cioè:

  • Ingredienti ed etichettatura nutrizionale delle bevande alcoliche;
  • Etichettatura d’origine;
  • Definizione di alcolpops;
  • Norme per la leggibilità;
  • Utilizzo di pittogrammi e simboli per sostituire parole e lettere per le indicazioni obbligatorie;
  • Utilizzo di mezzi alternativi alle etichette;
  • Unità di consumo per particolari categorie di alimenti (‘drinking units’, …).

 

Cordialmente Valentina Sourin


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