22 Marzo 2010

Vitivinicolo
29 marzo 2010

Cari amici,

abbiamo finalmente ricevuto in via ufficiale il testo del Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri.

Sono state apportate alcune rettifiche dell’ultim’ora, nessuna però di quelle richieste dalla cooperazione.

Le troverete in neretto nel testo, ve le segnalo comunque qui di seguito.

Art. 4: è stato tolto l’ultimo comma , che prevedeva per il riconoscimento di una DOC il passaggio di 5 anni di IGT. Era una norma “moralizzatrice” , anche se non prevista dalle regole  comunitarie. Evidentemente a qualcuno dava fastidio.

Art. 6: ulteriore gran lavorio sulle  menzioni: bene il comma  3 e il comma 5 che almeno salvaguardano le situazioni preesistenti.

Bene anche l’introduzione del passito liquoroso per le IGT, che altrimenti rischiavamo di perdere. Al comma 1 è invece spuntata una innovativa menzione “storico” sicuramente richiesta dagli spumantisti.

Art. 10: le discussioni relative alla resa dei vini spumanti e frizzanti  (in particolare il Piemonte applica disposizioni difformi rispetto alle altre regioni) ha portato al compromesso della lettera d) del comma 1). Il risultato sarà che da regione a regione possono cambiare i criteri produttivi…

Art. 10 lettera h): doveroso inserimento, vista la nuova normativa comunitaria

Art. 13  comma 18: personalmente lo leggo come un “mettere le mani avanti” dell’Ispettorato Repressione Frodi rispetto alla richiesta, che sicuramente sosterremo, di mantenere i controlli pubblici per le IGT.

Art. 14 comma 9: era un inserimento dovuto, ma ci complicherà ulteriormente la vita rispetto al problema della zona di vinificazione e soprattutto di frizzantatura delle IGT, su cui dovremo fare una dura e difficile battaglia.

Art. 17: sono stati inseriti richiami ai rapporti tra Consorzi e Regioni .

Art. 19: l’utilizzo o meno del lotto verrà deciso dai Consorzi.

Art. 23: sono state inasprite le sanzioni per la mancata apposizione delle fascette DOCG e dei contrassegni o dei numeri di lotto per le DOC.

Art. 29: le Regioni rivendicano il loro diritto ad erogare sanzioni.

 Insomma, nessuna novità sconvolgente rispetto al testo già noto: restano quindi tutti i problemi già evidenziati, parte dei quali andranno affrontati in sede di Decreti attuativi

Gabriella Ammassari

Decreto legisl DOP e IGP vini - modifica vini 9 mar 2010- definitivo




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