8 Settembre 2009

Vitivinicolo
8 settembre 2009

Cari amici,

ieri siamo stati convocati al Ministero insieme alle Regioni per discutere dell’applicazione della deroga per la determinazione del titolo alcolometrico totale per i vini a DO arricchiti, prevista nel Reg. CE 1234/2007 (reg. 491/2009 – OCM unica) all’allegato XV bis B.7 lettera b), che poi sarebbe l’Allegato V del reg. 479/2008. 

Il problema è il seguente: come ricorderete, nella precedente OCM, all’allegato V del Reg 1493/99 veniva indicato il titolo alcolometrico naturale dei vini da tavola che potevano essere arricchiti ed il limite massimo di arricchimento per le varie zone.

Nel nuovo Regolamento invece, non  vi è più indicato il TAVN, ma viene indicato il limite massimo del Titolo alcolometrico totale che possono raggiungere i vini arricchiti. (all V punto B.6).

Al punto B.7 dell’allegato di cui sopra, alla lettera b) viene prevista la possibilità da parte degli SM di derogare a tali limiti per i vini a DO. (ovviamente entro il limite massimo dei 15% previsti al punto 1 dell’all. IV del reg. 479/2008 – oggi allegato XI ter del reg. 1234/2007).

Tale deroga è necessaria poiché, arricchendo di 1,5% un vino a DO per esempio di zona CII di 12 gradi, si supererebbero i 13% previsti dal regolamento per tale zona.

Inoltre, la mancanza di una tolleranza sul TAVT, potrebbe causare non pochi problemi ai produttori in caso di controlli. 

Sulla base di tali motivazioni  alcune regioni hanno pertanto fatto richiesta al Ministero di attivare la deroga di cui sopra.

La bozza di circolare che vi allego, che verrò probabilmente in parte corretta, non è a mio avviso sufficientemente chiara.

In ogni caso , è importante che le Regioni, nei Decreti per l’arricchimento dei vini a DO che predisporranno, indichino, oltre ai limiti per l’arricchimento che riterranno opportuni, anche il fatto che i vini arricchiti non dovranno avere un titolo alcolometrico totale superiore ai 15% , il massimo della norma comunitaria.

Ovviamente questo non significa che i vini arricchiti debbano raggiungere quel limite, ma questo darà tranquillità ai produttori, quale che sia il titolo alcolometrico naturale dei loro vini, di poter procedere all’arricchimento senza rischi di “sforatura”.

 Alcune Regioni, (Veneto,  Provincia di Trento) stanno già predisponendo il testo del Decreto: appena lo avrò ve lo invierò, perché e importante che vi attiviate presso gli Assessorati Regionali affinchè i decreti siano formulati in modo corretto

Resto ovviamente a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialmente

Gabriella Ammassari

Bozza circolare TAVT vini arricchiti settembre 2009

 




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