VINO: chiarimento ICQRF su art. 18 del Testo unico - detenzione anidride carbonica

Vitivinicolo
6 aprile 2017

A seguito di nostra esplicita richiesta (v. allegato), l'ICQRF ha trasmesso la nota allegata, di chiarimento all'interpretazione dell'articolo 18 del Testo unico, inerente il tema in oggetto.

Nello specifico, l'Ispettorato ha confermato la nostra interpretazione della norma, ovvero: 

laddove l'obiettivo sia legato esclusivamente alla produzione di vini fermi, la detenzione e utilizzo di anidride carbonica negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' subordinata alle seguenti condizioni: 

- In caso di stabilimenti enologici nell'ambito dei quali vengono prodotti esclusivamente vini fermi, l'introduzione della Co2 non dovrebbe essere subordinata ad alcuna comunicazione; 

- In caso di stabilimenti di produzione c.d. promiscui ovvero laddove nella stessa cantina si producano sia vini fermi che vini spumanti e/o frizzanti, l'introduzione di Co2 nello stabilimento enologico dovrebbe essere subordinata ad apposita e contestuale comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato. 

 



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