30 Agosto 2012: D.M. Etichettatura

Vitivinicolo
30 agosto 2012

Gentili tutti,

trasmettiamo in allegato il DM pubblicato in G.U. il 28 Agosto u.s., concernente “le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali,  l’etichettatura e la presentazione di determinati  prodotti  del settore vitivinicolo”.

Di seguito una sintesi degli aspetti più rilevanti.

Art. 4:

Nel caso di imbottigliamento/elaborazione per proprio conto, e qualora il Comune in cui avviene l’imbottigliamento non corrisponda con quello della sede legale dell’azienda (né sia con esso confinante), vi è la possibilità di indicare in etichetta un unico codice (codice ICQRF), che identificherà sia il luogo fisico dell’imbottigliamento che la sede legale. Nel caso, invece, in cui l’imbottigliamento venga effettuato da terzi, per cui il codice dell’imbottigliatore indicato in etichetta non permette di identificare il Comune dove sono avvenute le operazioni di imbottigliamento, tale codice andrà completato con il nome del Comune in cui è avvenuto l’imbottigliamento o dal codice ISTAT relativo a questo Comune.

Art. 16, commi 3 e 4  (Vini frizzanti - tappatura):

Come da noi richiesto, è stata salvaguardata la possibilità di utilizzare il tappo “a fungo” per la chiusura dei vini frizzanti recanti una DOP o IGP, a condizione che ciò sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione, e che l’eventuale capsula di copertura del tappo non superi i 7 cm. Inoltre, in tali casi nell’etichetta deve essere riportato il termine ‘frizzante’ in caratteri di almeno 5 mm.

Art. 17 (recipienti per il magazzinaggio)

Contiene le indicazioni che devono essere presenti sui cartelli di cantina. Tra queste è stato inserito, nonostante la nostra opposizione, per i vini a DOP e IGP, il riferimento ai dati identificativi della certificazione rilasciata dall’organismo di controllo. Tale disposizione risulta particolarmente ambigua per il caso delle IGP, per le quali non è prevista una vera e propria certificazione.

Tuttavia, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si intendono assolte qualora:

-          In corrispondenza dei recipienti siano presenti dei terminali video con informazioni aggiornate e leggibili; oppure

-          I registri ufficiali recano le informazioni atte a far identificare il contenuto dei singoli recipienti, e tali recipienti siano contrassegnati univocamente in modo ben visibile e leggibile.

Inoltre, le indicazioni obbligatorie possono essere sostituite da codici qualora gli stessi codici siano già utilizzati nei registri.

Allegato 7 (vini novelli)

La data di immissione al consumo viene anticipata dal 6 Novembre al 30 Ottobre, ma vengono eliminati tutti i termini relativi all’estrazione dalla cantina Dunque, a questo punto l’unico termine da rispettare è quello dell’immissione al consumo, mentre vi è una liberalizzazione rispetto a tutti gli altri movimenti.

Inoltre, la % di uve sottoposte a fermentazione con macerazione carbonica è stata elevata dal 30 al 40%.

Cordialmente

Valentina Sourin

DECRETO 13 agosto 2012 - ETICHETTATURA e PRESENTAZIONE_DEF




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