23 Luglio 2012: Quesito e risposta su art. 3 DM 11.11.11 - Esami e Commmissioni Degustazione

Vitivinicolo
24 luglio 2012

Gentili tutti,

con la presente vi trasmettiamo la risposta del Ministero ad un quesito della Federdoc Toscana, che potrebbe però essere di interesse di molti di voi.

La questione riguarda il DM 11 Novembre 2011, relativo Esami chimico-fisici e organolettici e Commissioni degustazione, ed in particolare l’applicazione dell’art. 3 comma 1. In suddetto articolo si stabilisce che

Il  detentore  di  una partita di vino  che  intende   ottenere   la certificazione  a DOCG o  a  DOC della stessa partita,  presenta apposita  richiesta, su modulo conforme all’allegato 1,  alla struttura di controllo. La richiesta è presentata,  per via informatica,  o  a mezzo fax, non prima che la partita  abbia  raggiunto  le  caratteristiche  minime  al consumo previste  dal   disciplinare di produzione per la relativa  tipologia regolamentata. Tuttavia, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, la predetta richiesta di prelievo  può essere effettuata  con un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del periodo di invecchiamento o affinamento obbligatorio previsto dagli specifici disciplinari ai fini dell’immissione al consumo della relativa tipologia di vino”.

 Tale disposizione creava non pochi problemi in relazione ai tempi di ottenimento della certificazione e dei Contrassegni di stato, in particolare rispetto poi alla applicazione degli stessi. Con la circolare allegata, si stabilisce invece che, per le partite di vino in questione, la certificazione può essere richiesta anche prima dei 30 giorni indicati nel DM, senza limiti temporali.

  Cordiali saluti Valentina Sourin Federdoc Toscana - quesito DM Commissioni degustazione gennaio 2012


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