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Statuto

TITOLO I

Costituzione e scopi

 Art. 1

E’ costituita tra le cooperative agricole ed agroindustriali, loro consorzi e società partecipate o controllate aderenti alla LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE (in seguito Legacoop) a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dello Statuto della Legacoop, una associazione denominata “LEGACOOP AGROALIMENTARE – Associazione Nazionale cooperative agroalimentari per lo sviluppo rurale”, di seguito LEGACOOP AGROALIMENTARE.

LEGACOOP AGROALIMENTARE ha completa autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa ed amministrativa. La sede è fissata in ROMA.

Potrà svolgere, in via accessoria, e con modalità e finalità rigorosamente coerenti con i propri compiti istituzionali, attività economica.
In ogni caso, l’attività economica eventualmente svolta, non potrà avere finalità lucrativa e non potrà comportare partecipazioni in società tali da determinare posizioni di controllo, diretto o indiretto.
 
Art. 2
LEGACOOP AGROALIMENTARE promuove, rappre-senta, assiste, tutela, stimola e coordina gli Enti associati, per favorirne lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese; potrà svolgere attività economica nei limiti e con le modalità di cui al precedente art. 1.
LEGACOOP AGROALIMENTARE ha la piena respon-sabilità della elaborazione e dell’attuazione della politica cooperativa del settore nel contesto della politica generale di solidarietà e di sistema fra tutte le imprese aderenti alla Legacoop.
Spetta altresì a LEGACOOP AGROALIMENTARE mantenere e sviluppare rapporti di collaborazione, confronto e rappresentanza, a livello nazionale ed internazionale, con le Centrali Cooperative di settore, con le Unioni di Produttori, con le Associazioni di Produttori, con le Organizzazioni Professionali e Imprenditoriali, con le Centrali Sindacali e con la pubblica Amministrazione.
 
Art. 3
LEGACOOP AGROALIMENTARE, nell’ambito degli indirizzi generali fissati dalla Assemblea Nazionale dei delegati, opera affinchè l’impresa cooperativa tra gli operatori del settore assurga a soggetto primario dei processi di trasformazione e ristrutturazione del settore agricolo ed alimentare italiano, nel quadro della crescita imprenditoriale degli enti associati e dell’impresa agricola e della tutela dei diritti dei consumatori.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, LEGACOOP AGROALIMENTARE provvede:
 
1)     a promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative tra produttori agricoli;
2)     a svolgere attività di supporto e coordinamento strategico a favore delle imprese associate al fine di potenziarne i risultati economici e sociali;
3)     a promuovere la piena ed effettiva parità ed una sempre più ampia presenza ed integrazione delle cooperatrici nelle imprese e nei luoghi decisionali, promuovendo politiche di pari opportunità atte a garantire adeguate rappresentanze femminili, anche attraverso la definizione di quote minime riservate;
4)      a favorire la integrazione tra le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, operando per sviluppare ulteriormente i rapporti con la cooperazione di consumo e con il dettaglio associato oltre che con gli altri settori della Legacoop.;
5)      a partecipare alla elaborazione della programmazione nazionale nel settore agroalimentare sia a livello nazionale che comunitario;
6)      a promuovere, d’intesa con la Legacoop., azioni, nelle forme e con i mezzi più opportuni, per rivendicare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari e comunque idonei a soddisfare le esigenze di promozione e sviluppo della cooperazione nel settore agro-alimentare;
7)      a intervenire, in rappresentanza degli associati, nella stipulazione di patti, contratti, accordi di lavoro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed assistere gli associati nella composizione di eventuali vertenze di lavoro nonché a intervenire nella stipulazione di intese di filiera, contratti o accordi interprofessionali e altre tipologie di accordi riguardanti il prodotto delle cooperative socie, previsti dalla legislazione vigente;
8)    a promuovere negli organismi associati lo sviluppo di sistemi di qualità totale, favorendo nelle imprese l’applicazione di processi di qualità che investano altresì i soci;
9)    a promuovere forme di agricoltura eco-compatibile e biologica tra i suoi associati, e favorire la cooperazione agroforestale al fine di un migliore e pieno utilizzo delle risorse naturali nel rispetto dell’ambiente.
10)   ad assicurare, nell’ambito del sistema dei servizi della Legacoop, l’assistenza alle associate nel campo tecnico, amministra-tivo, legale, fiscale, previdenziale e finanziario;
11)   a raccogliere dati e informazioni presso gli enti associati. Le informazioni ed i dati degli associati verranno utilizzati esclusivamente – all’interno e verso terzi – per ragioni istituzionali e inerenti il rapporto associativo;
12)   a contribuire alla formazione e quali-ficazione dei quadri e dei dirigenti coope-rativi al fine di elevarne le capacità professionali;
13)   a incoraggiare e promuovere iniziative a carattere culturale, educativo e promo-zionale, che affermino i valori e i principi della cooperazione libera, volontaria, democratica e mutualistica;
14)   a prendere tutte quelle iniziative e svolgere tutte quelle attività che possano essere utili al fine di contribuire allo sviluppo della intera realtà cooperativa.
 
Art. 4
Organo ufficiale dell’Associazione è la rivista “La Cooperazione Italiana” edito dalla Legacoop.
 
TITOLO II
Ammissione, recesso, esclusione degli associati

 

Art. 5

 

Fanno parte di diritto di LEGACOOP AGROALIMENTARE e delle sue Associazioni regionali o interregionali, le società cooperative e gli altri enti aderenti alla Legacoop, che operano nel settore agricolo, forestale  e dell’agro-industria.

 

 

La decisione relativa alla ammissione verrà assunta dalla Legacoop, sentite preventi-vamente LEGACOOP AGROALIMENTARE e le strutture territoriali competenti.
 
 
Art. 6
L’appartenenza all’Associazione comporta per ogni ente associato l’osservanza dei principi programmatici della Associazione e delle disposizioni del presente Statuto nonchè i seguenti obblighi:
 
a)   applicare ed osservare le delibere e gli orientamenti elaborati dagli organi di LEGACOOP AGROALIMENTARE;
b)   versare i contributi associativi deliberati dagli organi competenti;
 
c)   non aderire a enti ed associazioni nazionali e locali aventi finalità in contrasto con quelli di LEGACOOP AGROALIMENTARE;
 
d)   fornire tempestivamente i bilanci annuali e, a richiesta, alle istanze preposte, le pubblicazioni, i dati statistici e le notizie concernenti la vita e l’attività sociale;
 
e)   osservare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli eventuali accordi integrativi stipu-lati dall’Associazione con le competenti organizzazioni nazionali dei lavoratori delle categorie.
 
Gli associati hanno diritto di richiedere all’Associazione la rappresentanza e tutela politico-sindacale e l’assistenza e consulenza sulle attività e servizi indicati all’art. 3 del presente Statuto, nonché di beneficiare di altri servizi che venissero decisi dagli organi competenti.
 
Art. 7
Si cessa di far parte dell’Associazione per recesso o per esclusione. Il recesso è consentito a seguito di delibera legalmente presa dall’associato.
L’associato che recede ha l’obbligo di versare i contributi fino al termine dell’esercizio nel corso del quale è stata data comunicazione di recesso.
L’esclusione viene deliberata dagli Organi competenti della Legacoop., su proposta motivata di LEGACOOP AGROALIMENTARE, per l’inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi e in caso di mancato versamento dei contributi associativi.
L’esclusione ha effetto dalla data della delibera di cui sopra. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Le quote, se dovute, sono intrasmittibili e non sono rivalutabili.

 

TITOLO III
Organi dell’Associazione

 

Art. 8
Sono organi di LEGACOOP AGROALIMENTARE:
 
1) L’assemblea Nazionale dei delegati;
2) Il Consiglio Nazionale;
3) La Giunta;
4) Il Presidente;
5) Il Collegio dei Garanti.
 
Art. 9
L’assemblea Nazionale dei delegati
 
L’assemblea Nazionale dei delegati è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Spetta all’ assemblea Nazionale dei delegati:
 
a)   determinare gli indirizzi generali della Associazione, nel quadro della politica e degli indirizzi della Legacoop;
b)   eleggere il Consiglio Nazionale stabilen-done il numero dei componenti, e il Collegio dei Garanti ed il suo Presidente;
c)   approvare le relazioni e i documenti ad essa proposti dal Consiglio Nazionale;
d)   approvare le linee della politica contri-butiva nell’ambito delle delibere degli organi competenti della Legacoop.
e)   deliberare sulle modifiche dello Statuto;
f)   deliberare sull’eventuale scioglimento della Associazione Nazionale e sulla conseguente devoluzione del patrimonio, nominando in tal caso i liquidatori.
 
Art. 10
L’assemblea Nazionale dei delegati è costituita dai delegati delle imprese e delle strutture associative nazionali e territoriali eletti nelle rispettive assemblee.
Essa è convocata dal Consiglio Nazionale almeno ogni tre anni per deliberare sulle materie di sua competenza, di cui al precedente articolo 9), mediante avviso da comunicarsi a tutti gli associati, alle strutture associative e al Collegio dei Garanti previa pubblicazione sull’organo ufficiale, almeno 60 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
L’assemblea Nazionale dei delegati deve essere convocata senza indugio dal Consiglio Nazionale in via straordinaria quando ne faccia richiesta scritta almeno un quarto delle imprese associate o almeno sei Associazioni regionali o interregionali di settore su delibera dei propri organismi direttivi. L’ordine del giorno sarà quello proposto dai richiedenti.
In relazione ed in preparazione dell’Assemblea Nazionale dei delegati di LEGACOOP AGROALIMENTARE le Associazioni regionali o interregionali di settore devono indire le loro rispettive Assemblee secondo le modalità, con gli stessi temi ed entro i termini che saranno di volta in volta tempestivamente deliberati dal Consiglio Nazionale.
 
 
Art. 11
I criteri di elezione e di eleggibilità all’Assemblea Nazionale dei delegati, il numero dei delegati, i limiti e i poteri di rappresentanza sono stabiliti dal Consiglio Nazionale nell’ambito di un regolamento per lo svolgimento dei lavori che la stessa Assemblea Nazionale dei delegati deve approvare in applicazione e in armonia con il presente Statuto e comunicare agli associati almeno 60 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
In ogni caso, la maggioranza assoluta dei delegati deve rappresentare le imprese associate.
 
 
Art. 12
L’Assemblea Nazionale dei delegati si costituisce nella sede e nel tempo indicati nell’avviso di convoca-zione; elegge nel proprio seno l’Ufficio di Presidenza, la Commissione per la Verifica dei poteri, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili allo svolgimento dei lavori.
L’Assemblea Nazionale dei delegati è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti spettanti ai delegati presenti.
Le elezioni degli organi saranno effettuate secondo la decisione dell’Assemblea a scrutinio segreto o a voto palese, garantendo in ogni caso la rappresentanza delle minoranze.
Per deliberare sullo scioglimento dell’Asso-ciazione sono necessari la presenza di almeno i 4/5 dei componenti l’Assemblea Nazionale ed il voto favorevole di almeno i 3/5 dei componenti l’Assemblea medesima .
 
Art. 13
Il Consiglio Nazionale
 
Il Consiglio Nazionale:
 
1)   stabilisce le linee programmatiche dell’As-sociazione nel periodo intercorrente tra le Assemblee Nazionali e approva il programma annuale di attività;
2)   elegge la Giunta, il Presidente dell’Associazione e uno o più Vice Presidenti dei quali uno con funzioni vicarie; elegge inoltre la Giunta, il Presidente e il/i Vicepresidente/i sono rieleggibili. La durata dell’incarico è limitata a due mandati;
3)   approva il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’Associazione e le linee della politica contributiva raccordando questa con quella della Legacoop, fissando i criteri e le aliquote dei contributi ordinari annuali spettanti alle strutture territoriali e agli organismi nazionali;
4)   esprime parere motivato sulla esclusione degli associati;
5)   delibera su ogni altro argomento inserito nell’ordine del giorno;
6)   può convocare, qualora ne individui l’esi-genza, l’Assemblea Annuale delle cooperative per le opportune verifiche programmatiche e di indirizzo;
7)   convoca l’Assemblea Nazionale dei delegati;
8)   delibera sull’assetto organizzativo della Associazione.
 
Art. 14
Il Consiglio Nazionale è convocato di norma dal Presidente; esso deve essere convocato tempestivamente anche quando lo richieda almeno un terzo dei propri membri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
Qualora su una delibera si determini la parità del numero dei voti prevale il voto del Presidente. Tale criterio vale per tutti gli Organi di LEGACOOP AGROALIMENTARE.
Delle riunioni del Consiglio Nazionale dovrà essere redatto apposito verbale.
 
Art. 15
Il Consiglio Nazionale è composto da non più di 80 membri eletti dall’Assemblea Nazionale dei delegati. I membri del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Nazionale, purché sia rimasta in carica la maggioranza dei membri, può provvedere alla cooptazione e alla sostituzione dei propri membri che vengono a mancare per dimissioni o altra causa.
Se viene meno la maggioranza dei membri, si intende decaduto lo stesso Consiglio e i membri rimasti devono convocare senza indugio l’Assemblea Nazionale dei delegati perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Nazionale. Se viene meno la totalità dei membri del Consiglio Nazionale l’Assemblea Nazionale dei delegati deve essere convocata d’urgenza dal Collegio dei Garanti.
Nel Consiglio Nazionale debbono essere rappresentate, in ragione di almeno il 60%, le imprese aderenti.
Decade irrevocabilmente dalla carica il membro del Consiglio Nazionale che risulti assente a 3 riunioni consecutive senza giustificato motivo, nonchè il componente che cessi dall’incarico ricoperto al momento dell’elezione, salvo diversa indicazione del Consiglio stesso.
 
 
Art. 16
La Giunta
 
La Giunta è l’organo di governo dell’Associazione, pertanto:
 
1)   dirige l’Associazione conformemente alle indicazioni dell’Assemblea Nazionale dei delegati e del Consiglio Nazionale;
2)   cura l’attuazione delle decisioni del Consiglio Nazionale;
3)   delibera sull’adesione dell’Associazione ad organismi o istituzioni che abbiano per fine lo sviluppo della cooperazione o dell’Associa-zionismo; e ne dà comunicazione al primo Consiglio Nazionale;
4)   elabora le strategie, i programmi e gli obiettivi dell’Associazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;
5)   promuove e convoca convegni e nomina altresì commissioni di studio e di lavoro;
6)   delibera sulle nomine inerenti l’aspetto organizzativo dell’Associazione;
7) su proposta del Presidente nomina il Direttore Generale con le funzioni dicui all’art. 20.
 
Ai membri della Giunta possono essere attribuite specifiche deleghe operative, nonchè di rappresentanza istituzionale anche per una durata prestabilita, dal Consiglio Nazionale.
 
Art. 17
La Giunta è convocata di norma dal Presidente dell’Associazione. E’ convocato altresì quando lo richieda almeno un terzo dei propri membri.
Le Riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell’Asso-ciazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
La Giunta delibera a maggio-ranza dei presenti.
 
Art. 18
La Giunta è eletta dal Consiglio Nazionale nel proprio ambito; lo stesso definisce altresì il numero dei suoi membri. I membri della Giunta durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione dei membri mancanti.
Ai membri della Giunta si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del presente Statuto per le eventuali inadempienze contributive delle strutture di cui sono espressione.
 
Art. 19
Il Presidente
 
Il Presidente:
 
1)      rappresenta LEGACOOP AGROALIMENTARE nei diversi livelli istituzionali;
2)      rappresenta LEGACOOP AGROALIMENTARE nei confronti dei terzi mediante la sottoscrizione degli atti d’ufficio;
3)      convoca e presiede le Riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta fissandone l’ordine del giorno:
4)      vigila sul funzionamento degli organi direttivi;
5)      assegna le procure ai dirigenti e ai funzionari di LEGACOOP AGROALIMENTARE, corrispondenti alle deleghe affidate dagli organi preposti.
 
In caso di assenza o impedimento i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente Vicario.
 
Art. 20
Il Direttore Generale
 
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri incaricati nell’esecuzioni delle attività dell’Associazione.
E’ responsabile del funzionamento della struttura e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.
Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente.
Propone agli Organi dell’Associazione l’articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività della stessa.
Sovrintende ai rapporti di lavoro con il Presidente e propone al Presidente assunzioni e risoluzioni del rapporto di lavoro.
Partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli Organi dell’Associazione.
 
Art. 21
Il Collegio dei Garanti.
 
Il Collegio dei Garanti è composto da 3 componenti effettivi e due supplenti. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale dei delegati, sono rieleggibili e nominano fra loro un Presidente. In caso di morte, rinuncia o decadenza subentrano i supplenti in ordine decrescente di età.
Il Collegio viene eletto dalla Assemblea Nazionale dei delegati.
 I membri del Collegio non hanno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese e i compensi da liquidarsi a norma di legge per l’attività da essi svolta nella soluzione delle singole controversie ad essi demandate.
Spetta inoltre allo stesso verificare il corretto e tempestivo versamento, da parte degli Enti associati, dei contributi associativi.
Spetta altresì al Collegio dei Garanti verificare la correttezza della gestione di LEGACOOP AGROALIMENTARE sulla quale il Collegio stesso riferisce al Consiglio Nazionale. Esso inoltre decide inappellabilmente senza formalità procedurali sulle controversie che possano sorgere tra gli organismi aderenti all’Associazione e fra l’Associazione e tali organismi.
Il Collegio dei Garanti è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
Delle riunioni del Collegio dei Garanti dovrà essere redatto apposito verbale.

 

 

 

 

TITOLO IV
Fondo comune e contributi associativi

Il fondo comune è costituito:
 
-     dai contributi versati dagli enti associati;
-     dai contributi pubblici e di ogni altra natura;
-     da sovvenzioni e da ogni altro provento derivante da attività non in contrasto con norme di legge e con le finalità dell’Associazione stessa.
 
Art. 23
L’esercizio finanziario dell’Associazione nazionale coincide con l’anno solare.
I rendiconti economici preventivi e i rendiconti economici e finanziari consuntivi devono essere approvati dal Consiglio Nazionale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il rendiconto economico e finanziario annuale dovrà essere redatto secondo schemi idonei a riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’Associazione ed in modo da costituire uno strumento di trasparenza e controllo dell’intera gestione economica e finanziaria.
LEGACOOP AGROALIMENTARE, pur non svolgendo attività economica, ha autonomia patrimoniale e risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
 
Art. 24
E’ fatto obbligo a tutti gli Enti associati di versare i contributi associativi secondo le modalità e i termini stabiliti dagli organi competenti, in osservanza dei regolamenti contributivi adottati dalla Legacoop e da LEGACOOP AGROALIMENTARE.
I contributi associativi annuali sono pagabili per intero o in rate secondo uno scadenzario stabilito annualmente dalla Giunta di LEGACOOP AGROALIMENTARE.
Ogni scadenza non rispettata relativamente al versamento dei contributi comporta per gli Enti inadempienti la messa in mora accompagnata dalle seguenti misure:
 
-     In caso di ritardo nei versamenti di mesi 3, allo scadere dei termini l’Associazione, con delibera della Giunta, sospende ogni informazione di tipo telefonico, postale o informatico alle istanze sia sindacali che imprenditoriali inadempienti; la sospensione decade con la regolarizzazione della contribuzione;
 
-          In caso di prolungamento del ritardo nei versamenti fino a mesi 5, allo scadere dei termini l’Associazione, con delibera della Giunta, sentito il Collegio dei Garanti, adotta il provvedimento di sospensione temporanea dal diritto di partecipazione all’attività degli organi. Tale provvedimento riguarda i membri del Consiglio Nazionale e/o della Giunta espressione delle istanze sia sindacali che imprenditoriali inadempienti.
      La sospensione decade con la regola-rizzazione della contribuzione.
-     In caso di ulteriori ritardi si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 7 del presente Statuto.
 
 
Art. 25
D’intesa con le cooperative e di concerto con le LEGACOOP REGIONALI possono essere costituite le Associazioni regionali o interregionali di settore che rappresentano l’autonoma articolazione organizzativa territoriale di LEGACOOP AGROALIMENTARE e hanno la piena responsabilità della elaborazione e della attuazione della politica cooperativa del settore nel rispettivo territorio di competenza.
I compiti delle Associazioni Regionali o interregionali di settore vengono svolti secondo gli indirizzi espressi dalle rispettive Assemblee nell’ambito della politica e delle decisioni degli organi di LEGACOOP AGROALIMENTARE.
Le Associazioni Regionali o interregionali di settore hanno completa autonomia organizzativa patrimoniale e giuridica. Il loro funzionamento è regolato dagli artt. 36 e segg. del Cod. Civ..
Le disposizioni contenute negli Statuti delle strutture territoriali non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto e dello Statuto della Legacoop.
Negli ambiti territoriali ove non siano operanti le Associazioni Regionali o interregionali di settore gli organismi del settore faranno riferimento alla Lega Regionale delle Cooperative.

 

 

 

 

 

 

TITOLO V
Fusione, scioglimento, liquidazione e disposizioni generali
Art. 26

 

 

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Nazionale dei delegati nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.

 

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

Art. 27
Per quanto non previsto nello Statuto si fa riferimento allo Statuto della Legacoop.

Per l’ammissione a socio occorre presentare domanda ai sensi dello Statuto Legacoop..